Titolo I – Scopo ed organi

Capitolo I – Costituzione

Art. 1 – Denominazione e scopo

  1. Sotto la denominazione Sezione il Centro – Mendrisio e Giovani del Centro (in seguito Sezione) è costituita una associazione ai sensi degli art. 60 e segg. del Codice Civile Svizzero, con sede a Mendrisio, che si compone degli aderenti al partito il Centro (in seguito il Partito) e dei simpatizzanti residenti nel Comune di
  2. La Sezione persegue la messa in atto, sul piano comunale, dei principi e obiettivi identificati e riconosciuti a livello nazionale e cantonale dal Partito
  3. Essa è integrata nell’organizzazione Cantonale e Distrettuale dello stesso Partito, di cui riconosce gli Statuti e i Regolamenti.

Capitolo II – Organi ed organismi

Art. 2 – Organi della Sezione

Gli organi della Sezione sono:

  • l’Assemblea sezionale
  • il Comitato sezionale
  • l’Ufficio Presidenziale
  • i Comitati di quartiere.

Gli organi elettivi della Sezione, a ogni livello, nel limite del possibile, includono una rappresentanza di ciascun sesso e garantiscono un’adeguata rappresentanza generazionale.

Nel presente Statuto, il genere maschile è usato per designare persone, denominazioni specifiche, organismi e funzioni indipendentemente dal sesso.

 

Art. 3 – Altri organismi della Sezione; a) Gruppo del Consiglio comunale

  1. Il Gruppo del Consiglio comunale (Gruppo) si compone dei membri eletti nel Consiglio comunale sulla lista della Sezione (Consiglieri comunali).
  2. Esso promuove la messa in atto, nel Consiglio comunale, delle linee programmatiche della Sezione.
  3. Il Gruppo si riunisce periodicamente per esaminare gli atti sottoposti al Legislativo comunale, proporre atti e iniziative, organizzare interventi nel Consiglio comunale, coordinando la propria attività con i Municipali eletti sulla lista della Sezione (Municipali) e con il Comitato sezionale.
  4. Esso designa al suo interno il Capogruppo e il Vice-capogruppo e si organizza per il resto autonomamente.

 

Art. 4 – b) Segretariato

  1. Il Segretariato della Sezione è designato dal Comitato sezionale, al quale è subordinato, ed è diretto dal Coordinatore della Sezione.
  2. Esso provvede, secondo le indicazioni del Comitato sezionale, alla organizzazione generale dell’attività della Sezione, al coordinamento dell’attività dei quartieri, all’informazione e alla gestione delle finanze della Sezione, collaborando con tutti gli organi ed organismi della Sezione, del Partito cantonale e distrettuale.
  3. il Comitato sezionale provvede a dotare il Segretariato dei necessari mezzi finanziari.
  4. Il recapito della Sezione è presso il Segretariato.

Capitolo III – Quartieri

Art. 5 – Quartieri

  1. La Sezione si suddivide in sotto-Sezioni (corrispondenti a uno o più Quartieri del Comune), definite dal Comitato Sezionale, che si compongono degli aderenti al Partito e simpatizzanti residenti nei Quartieri del Comune di Mendrisio.
  2. Le sotto-Sezioni hanno il loro recapito presso il rispettivo Segretariato.

Titolo II – Organizzazione sezionale

Capitolo I – Assemblea sezionale

Art. 6 – Composizione

L’Assemblea sezionale è composta dai membri della Sezione.

Possono essere membri della Sezione tutti coloro che sono domiciliati a Mendrisio e che si riconoscono nei principi e negli obiettivi del Partito e si impegnano a rispettarne lo statuto.

L’adesione alla Sezione va postulata all’Ufficio presidenziale.

 

Art. 7 – Competenze

L’Assemblea sezionale

  1. adotta e modifica lo Statuto
  2. adotta le linee programmatiche della Sezione per il quadriennio di legislatura
  3. elegge il Presidente o i co-Presidenti e uno o più Vice-Presidente/i della Sezione
  4. designa i candidati per l’elezione del Municipio e del Consiglio comunale
  5. designa i delegati della Sezione negli organi distrettuali e cantonali, secondo Statuto
  6. formula proposte per la candidatura alle cariche di Presidente sezionale, di Presidente distrettuale, di deputato al Gran Consiglio e alle Camere federali, di Consigliere di Stato.
  7. decide lo scioglimento della Sezione e l’aggregazione con altre Sezioni.

 

Art. 8 – Convocazione

  1. L’Assemblea sezionale è convocata almeno una volta all’anno, ad opera dell’Ufficio presidenziale, con un preavviso, di norma, di quindici giorni.
  2. La convocazione può altresì essere richiesta dai singoli Comitati di quartiere, la cui richiesta deve essere inoltrata all’Ufficio presidenziale.
  3. L’Assemblea sezione, se ciò è imposto da motivi di sicurezza, può tenersi anche nella forma della video-conferenza.

 

Art. 9 – Deliberazioni

  1. L’Assemblea sezionale può deliberare unicamente sugli oggetti posti all’ordine del giorno.
  2. Essa prende le proprie deliberazioni per alzata di mano ed alla maggioranza dei presenti.
  3. Su domanda approvata dall’Assemblea, il voto può avvenire per scrutinio segreto.

Capitolo II – Comitato sezionale

Art. 10 – Composizione

Il Comitato sezionale è composto

  1. dal Presidente / dai co-Presidenti e dal / dai Vice-presidente/i
  2. dai Municipali
  3. dal Presidente del Consiglio comunale (se membro del Gruppo del Consiglio comunale)
  4. dal Capogruppo e dal Vice-capogruppo
  5. dai Presidenti dei Comitati di quartiere
  6. da un rappresentante dei Giovani del Centro e da un rappresentante di ogni altro gruppo riconosciuto dalla Sezione, da questi designato.
  7. da eventuali deputati alle Camere federali o al Gran Consiglio membri della Sezione.

Alle sedute partecipano di diritto il Coordinatore della Sezione ed il suo vice.

 

Art. 11 – Competenze

  1. Il Comitato sezionale, in particolare
    1. cura l’organizzazione della Sezione e ne promuove l’attività
    2. prepara e sottopone all’Assemblea sezionale gli oggetti di competenza di quest’ultima
    3. esegue le decisioni dell’Assemblea sezionale
    4. rappresenta la Sezione verso l’esterno
    5. designa il coordinatore della Sezione
    6. definisce le sotto-Sezioni (vedi art. 5 cpv. 1)
    7. designa i Presidenti dei Comitati di quartiere e gli eventuali vice-Presidenti
    8. può costituire commissioni per l’esame di oggetti specifici, definendone la composizione e i compiti
    9. stabilisce i contributi annuali che i membri degli organi e organismi della Sezione sono tenuti a versare
    10. collabora con gli organi distrettuali e cantonali
    11. si esprime sugli ulteriori oggetti sottopostigli dall’Ufficio presidenziale.
  2. il Comitato sezionale si organizza per il resto autonomamente, e può in particolare ripartire al proprio interno lo svolgimento dei compiti.

 

Art. 12 – Convocazione

  1. Il Comitato sezionale si riunisce su convocazione del Presidente o dei co-Presidenti o del / dei Vice-presidente/i, annualmente o ogni qualvolta l’attività sezionale lo giustifichi.
  2. La convocazione può altresì essere richiesta da tre membri o da un Presidente di un Comitato di quartiere, con richiesta da far pervenire al Presidente o ai co-Presidenti, tramite il Coordinatore della Sezione.

 

Art. 13 – Deliberazioni

  1. Il Comitato sezionale può deliberare alla presenza della maggioranza dei suoi membri.
  2. Esso prende le proprie deliberazioni per alzata di mano ed alla maggioranza dei presenti

Capitolo III – Ufficio presidenziale

Art. 14 – Composizione

  1. L’Ufficio presidenziale è costituito all’interno del Comitato sezionale, ed è composto
    1. dal Presidente o dai co-Presidenti della Sezione e dal / dai Vice-presidenti
    2. dai Municipali
    3. dal Capogruppo
    4. da eventuali deputati alle Camere federali o al Gran Consiglio membri della Sezione.

Alle sedute partecipano di diritto il coordinatore della Sezione ed il suo vice.

 

Art. 15 – Competenze

  1. L’Ufficio presidenziale prepara gli oggetti di competenza del Comitato sezionale e cura l’attività corrente.
  2. Esso si organizza per il resto autonomamente.

L’Ufficio presidenziale può invitare a singole sedute altri membri della Sezione.

Titolo III – Organizzazione delle sotto-Sezioni

Capitolo I – Comitato di quartiere

Art. 16 – Composizione

Il Comitato della sotto-Sezione (Comitato di quartiere) è composto

  1. dal Presidente di quartiere e da un eventuale vice-Presidente
  2. dai consiglieri comunali della sotto-Sezione
  3. dai membri della Sezione attivi nelle rispettive Commissioni di quartiere.

 

Art.17 – Competenze

Il Comitato di quartiere

  1. cura e stimola l’attività della Sezione nei quartieri
  2. collabora con il Comitato sezionale
  3. organizza le manifestazioni locali.

Titolo IV – Disposizioni varie

Art. 18 – Finanziamento

  1. La Sezione assicura il finanziamento della propria attività tramite il contributo del Comune, i contributi dei suoi rappresentanti negli organi ed organismi sezionali, i contributi volontari dei suoi aderenti e di terzi, e l’organizzazione di attività.
  2. Chi ricopre, su designazione della Sezione, cariche retribuite è di principio tenuto al versamento di un contributo annuo personale.
  3. La Sezione assicura in particolare la copertura dei necessari mezzi finanziari alle singole sotto-Sezioni con modalità definite dal Comitato sezionale.

 

Art. 19 – Responsabilità

  1. Gli impegni della Sezione verso i terzi sono garantiti unicamente dal patrimonio sociale.
  2. La responsabilità personale dei soci per i debiti della Sezione è esclusa.

 

Art. 20 – Periodo di elezione

Le nomine previste dal presente Statuto avvengono ogni quattro anni, entro il 31 ottobre successivo al rinnovo dei poteri comunali.

 

Art. 21 – Diritto di firma

La Sezione è vincolata dalla firma collettiva a due del Presidente, dei co-Presidenti, del / dei Vice-presidenti, del Coordinatore della Sezione e del suo vice. Deleghe possono essere concesse mediante decisione del Comitato sezionale.

 

Art. 22 – Obbligo di presenza

Gli aderenti alla Sezione con cariche elettive o altrimenti previste dal presente Statuto sono tenuti a presenziare regolarmente alle sedute degli organi ed organismi di cui fanno parte.

 

Art. 23 – Sanzioni

  1. Gli aderenti alla Sezione che violano le disposizioni statutarie o le decisioni adottate dagli organi sezionali possono essere sanzionati con
    1. l’ammonimento e/o la sospensione dall’attività nella Sezione per una durata fino a sei mesi
    2. la decadenza dalle cariche della Sezione e l’espulsione dalla Sezione.
  2. La sanzione è pronunciata dal Comitato sezionale
  3. Contro la decisione del Comitato sezionale è data facoltà di ricorso all’Assemblea sezionale, entro 30 giorni dalla notifica. La decisione dell’Assemblea sezionale è definitiva, riservati eventuali ricorsi previsti dagli statuti del Partito nazionale o cantonale.

Titolo V – Disposizioni finali

Art. 24 – Norme sussidiarie

Per quanto non disciplinato dal presente Statuto si applicano, se del caso per analogia, le disposizioni dello Statuto del Partito nazionale e, subordinatamente, di quello cantonale.

 

Art. 25- Entrata in vigore

Il presente Statuto, approvato dall’Assemblea sezionale Ordinaria del 23 novembre 2022, entra immediatamente in vigore e sostituisce quello del giugno 2008.